Animali pericolosi

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 Aprile 1996

"Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 Ottobre 1996.

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto CON I MINISTERI DELL’INTERNO, DELLA SANITA E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la
«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art.1

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Art.2

1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

Art.3

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 , sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

 

Allegato A

Circolare esplicativa

Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:
- tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
- tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
- tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

N.B.: l’allegato A è stato modificato dall'art. 1del Decreto del Ministero dell’Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n. 111).

 

Elenco specie

Classe MAMMALIA

Ordine MARSUPIALIA
Famiglia Dasyuridae tutti i generi
tutte le specie
Topi e ratti, marsupiali
Famiglia Macropodidae tutti i generi
tutte le specie
Canguri

Ordine PRIMATES
Famiglia Cheirogaleidae tutti i generi
tutte le specie
Lemuri pigmei
Famiglia Lemuridae tutti i generi
tutte le specie
Lemuri
Famiglia Indriidae tutti i generi
tutte le specie
Lemuri saltatori
Famiglia Daubentoniidae tutti i generi
tutte le specie
Aye-aye
Famiglia Lorsidae tutti i generi
tutte le specie
Lorisini
Famiglia Tarsiidae tutti i generi
tutte le specie
Tarsidi
Famiglia Callitrichidae tutti i generi
tutte le specie
Scimmie orso
Famiglia Cebidae tutti i generi
tutte le specie
Scimmie del nuovo mondo
Famiglia Cercopithecidae tutti i generi
tutte le specie
Scimmie del vecchio mondo
Famiglia Hylobatidae tutti i generi
tutte le specie
Gibboni
Famiglia Pongidae tutti i generi
tutte le specie
Orango, scimpanzé, gorilla

Ordine CARNIVORA
Famiglia Canidae tutti i generi
tutte le specie
Lupi, volpi, sciacalli, coyote
Famiglia Ursidae tutti i generi
tutte le specie
Orsi
Famiglia Procyonidae tutti i generi
tutte le specie
Orsi lavatori
Famiglia Aliuridaè tutti i generi
tutte le specie
Panda
Famiglia Mustelidae Genere Eira
tutte le specie
Tayra
Famiglia Gulo tutte le specie Ghiottone
Famiglia Mellivora tutte le specie Tasso del miele
Famiglia Meles tutte le specie Tassi
Famiglia Arctonyx tutte le specie Tassi
Famiglia Mydaus tutte le specie Tassi
Famiglia Taxidea tutte le specie Tassi
Famiglia Lutra tutte le specie Lontre
Famiglia Pteronura tutte le specie Lontra gigante
Famiglia Aonyx tutte le specie Lontre
Famiglia Enhydra tutte le specie Lontra marina
Famiglia Hyaenidae tutti i generi
tutte le specie
Iene
Famiglia Falidae tutti i generi
tutte le specie
Leoni, tigri, pantere, etc.

Ordine PROBOSCIDEA
Famiglia Elephantidae tutti i generi
tutte le specie
Elefanti

Ordine PERISSODACTYLA
Famiglia Rhinocerontidae tutti i generi
tutte le specie
Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA
Famiglia Suidae tutti i generi
tutte le specie
Cinghiali
Famiglia Tayassuidae tutti i generi
tutte le specie
Pecari
Famiglia Hippopotamidae tutti i generi
tutte le specie
Ippopotami
Famiglia Cervidae tutti i generi
tutte le specie
Cervi, alce, daino, etc.
Famiglia Bovidae tutti i generi
tutte le specie
Antilopi, bufali, caprini, etc.

Ordine RODENTIA
Famiglia Hystricidae tutti i generi
tutte le specie
Istrici
Famiglia Erithizontidae tutti i generi
tutte le specie
Istrici arborei
Famiglia Hydrochoeridae tutti i generi
tutte le specie
Capibara
Famiglia Dinomydae tutti i generi
tutte le specie
Paracana
Famiglia Dasyproctidae tutti i generi
tutte le specie
Aguti

Classe REPTILIA

Ordine TESTUDINES
Famiglia Bataguridae genere Mauremys
specie M. caspica
Mauremide caspica
Famiglia Chelydridae genere Chelydra
specie C. serpentina
Tartaruga, azzannatrice
  genere Macroclemmis
specie M. temminchi
Tartaruga, alligatore

Ordine CROCODYLIA
Famiglia Crocodylidae
   
 Sottofamiglia Crocodylinae tutti i generi
tutte le specie
 
 Sottofamiglia Tomistominae tutti i generi
tutte le specie
 
Famiglia Alligatoridae tutti i generi
tutte le specie
 
Famiglia Gavialidae tutti i generi
tutte le specie
 

Ordine SQUAMATA
Famiglia Helodermatidae genere Heloderma
tutte le specie
Gila
Famiglia Varanidae genere Varanus
tutte le specie
Varani
Famiglia Boidae genere Pithon
spece P. reticulatus
Pitone reticolato
  genere Enectes
specie E. marinus
Anaconda
Famiglia Elapidae tutti i generi
tutte le specie
Cobra, mamba, corallo, etc.
Famiglia Colubridae genere Atractapsis
tutte le specie
Atrattapsidi
  genere Dispholidus
specie D. typus
 
  genere Thelotornis
specie T. kirtlandii
 
Famiglia Viperidae    
 Sottofamiglia Viperinae tutti i generi
tutte le specie
Vipere
Famiglia Crotalinae tutti i generi
tutte le specie
Mocassini, serpenti a sonagli

 


Allegato B

Circolare esplicativa

Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei
mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli
individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali
domestici.

 

Elenco specie

Classe MAMMALIA

Ordine CARNIVORA
Famiglia Canidae genere Vulpes
specie V. vulpes
Volpe

Ordine ARTIODACTYLA
Famiglia Suidae

genere Sus

specie S. scrofa

Cinghiale
Famiglia Cervidae genere Cervus
specie C. elephus
Cervo
  genere Capreolus
specie C. capreolus
Capriolo
  genere Dama
specie D. dama
Daino
Famiglia Bovidae genere Ovis
specie O. orientalis
Muflone

 

Fonte: www.mincomes.it

 
 
 

 

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