|
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 Aprile 1996
"Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 Ottobre 1996.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto CON I MINISTERI DELL’INTERNO, DELLA
SANITA E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la
«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive
modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di
commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva
86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici»;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni
ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;
Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare
di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;
Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumità pubblica;
Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi
produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;
Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano
autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed
amatoriale;
Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio
conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;
Decreta:
Art.1
1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e
l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la
salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da
riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali,
possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non
sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie
infettive all'uomo.
Art.2
1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal
precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.
Art.3
1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di
mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al
presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11
febbraio 1992, n. 157
2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 , sono esentate dal divieto di detenzione riportato
nel precedente articolo.
Allegato A
Circolare esplicativa
Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari
vivi
In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei
rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.
Ad esso appartengono:
- tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
- tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una
riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque
riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
- tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori
nati in cattività.
Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità
tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.
Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono
incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.
N.B.: l’allegato A è stato modificato dall'art. 1del Decreto del Ministero dell’Ambiente 26 aprile
2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n. 111).
Elenco specie
| Classe MAMMALIA |
Ordine MARSUPIALIA |
| Famiglia Dasyuridae |
tutti i generi
tutte le specie |
Topi e ratti, marsupiali |
| Famiglia Macropodidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Canguri |
Ordine PRIMATES |
| Famiglia Cheirogaleidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Lemuri pigmei |
| Famiglia Lemuridae |
tutti i generi
tutte le specie |
Lemuri |
| Famiglia Indriidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Lemuri saltatori |
| Famiglia Daubentoniidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Aye-aye |
| Famiglia Lorsidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Lorisini |
| Famiglia Tarsiidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Tarsidi |
| Famiglia Callitrichidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Scimmie orso |
| Famiglia Cebidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Scimmie del nuovo mondo |
| Famiglia Cercopithecidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Scimmie del vecchio mondo |
| Famiglia Hylobatidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Gibboni |
| Famiglia Pongidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Orango, scimpanzé, gorilla |
Ordine CARNIVORA
|
| Famiglia Canidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Lupi, volpi, sciacalli, coyote |
| Famiglia Ursidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Orsi |
| Famiglia Procyonidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Orsi lavatori |
| Famiglia Aliuridaè |
tutti i generi
tutte le specie |
Panda |
| Famiglia Mustelidae |
Genere Eira
tutte le specie |
Tayra |
| Famiglia Gulo |
tutte le specie |
Ghiottone |
| Famiglia Mellivora |
tutte le specie |
Tasso del miele |
| Famiglia Meles |
tutte le specie |
Tassi |
| Famiglia Arctonyx |
tutte le specie |
Tassi |
| Famiglia Mydaus |
tutte le specie |
Tassi |
| Famiglia Taxidea |
tutte le specie |
Tassi |
| Famiglia Lutra |
tutte le specie |
Lontre |
| Famiglia Pteronura |
tutte le specie |
Lontra gigante |
| Famiglia Aonyx |
tutte le specie |
Lontre |
| Famiglia Enhydra |
tutte le specie |
Lontra marina |
| Famiglia Hyaenidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Iene |
| Famiglia Falidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Leoni, tigri, pantere, etc. |
Ordine PROBOSCIDEA |
| Famiglia Elephantidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Elefanti |
Ordine PERISSODACTYLA |
| Famiglia Rhinocerontidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Rinoceronti |
| Ordine ARTIODACTYLA |
| Famiglia Suidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Cinghiali |
| Famiglia Tayassuidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Pecari |
| Famiglia Hippopotamidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Ippopotami |
| Famiglia Cervidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Cervi, alce, daino, etc. |
| Famiglia Bovidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Antilopi, bufali, caprini, etc. |
Ordine RODENTIA |
| Famiglia Hystricidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Istrici |
| Famiglia Erithizontidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Istrici arborei |
| Famiglia Hydrochoeridae |
tutti i generi
tutte le specie |
Capibara |
| Famiglia Dinomydae |
tutti i generi
tutte le specie |
Paracana |
| Famiglia Dasyproctidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Aguti |
Classe REPTILIA |
Ordine TESTUDINES |
| Famiglia Bataguridae |
genere Mauremys
specie
M. caspica |
Mauremide caspica |
| Famiglia Chelydridae |
genere Chelydra
specie
C. serpentina |
Tartaruga, azzannatrice |
| |
genere Macroclemmis
specie
M. temminchi |
Tartaruga, alligatore |
Ordine CROCODYLIA |
Famiglia Crocodylidae
|
|
|
| Sottofamiglia Crocodylinae |
tutti i generi
tutte le specie |
|
| Sottofamiglia Tomistominae |
tutti i generi
tutte le specie |
|
| Famiglia Alligatoridae |
tutti i generi
tutte le specie |
|
| Famiglia Gavialidae |
tutti i generi
tutte le specie |
|
Ordine SQUAMATA |
| Famiglia Helodermatidae |
genere Heloderma
tutte le specie |
Gila |
| Famiglia Varanidae |
genere Varanus
tutte le specie |
Varani |
| Famiglia Boidae |
genere Pithon
spece
P. reticulatus
|
Pitone reticolato |
| |
genere Enectes
specie
E. marinus |
Anaconda |
| Famiglia Elapidae |
tutti i generi
tutte le specie |
Cobra, mamba, corallo, etc. |
| Famiglia Colubridae |
genere Atractapsis
tutte le specie |
Atrattapsidi |
| |
genere Dispholidus
specie
D. typus |
|
| |
genere Thelotornis
specie
T. kirtlandii |
|
| Famiglia Viperidae |
|
|
| Sottofamiglia Viperinae |
tutti i generi
tutte le specie |
Vipere |
| Famiglia Crotalinae |
tutti i generi
tutte le specie |
Mocassini, serpenti a sonagli |
Allegato B
Circolare esplicativa
Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992
In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei
mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli
individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.
Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali
domestici.
Elenco specie
| Classe MAMMALIA |
Ordine CARNIVORA |
| Famiglia Canidae |
genere Vulpes
specie
V. vulpes |
Volpe |
Ordine ARTIODACTYLA |
| Famiglia Suidae |
genere Sus
specie S. scrofa
|
Cinghiale |
| Famiglia Cervidae |
genere Cervus
specie
C. elephus |
Cervo |
| |
genere Capreolus
specie
C. capreolus |
Capriolo |
| |
genere Dama
specie
D. dama |
Daino |
| Famiglia Bovidae |
genere Ovis
specie
O. orientalis |
Muflone |
Fonte: www.mincomes.it |